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Economia Provincia Macerata

Accertamenti fiscali per l'anno 2017, la proroga Covid-19 di 85 giorni ha effetto? "Partita ancora aperta"

Accertamenti fiscali per l'anno 2017, la proroga Covid-19 di 85 giorni ha effetto? "Partita ancora aperta"

L’amministrazione finanziaria è ancora impegnata nelle varie fasi impositive per i contribuenti e relative al periodo d’imposta 2017 e, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione nulla della medesima, al periodo d’imposta 2015.

Ciò anche se siano ampiamente decorsi i termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, rispettivamente fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata inviata la relativa dichiarazione e del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. "Gli uffici continuano a sostenere a proprio esclusivo vantaggio la proroga di 85 giorni indotta dalla sospensione dei termini prevista in periodo Covid-19 dall’articolo 67 del Decreto Legge n. 18 del 2020", sottolinea Giuseppe Tosoni, presidente dell'Associazione Tutela Impresa.

Secondo l’amministrazione finanziaria (Circolare n. 11/E/2020) l'effetto sospensivo previsto dall'8 marzo al 31 maggio 2020, lungo 85 giorni, a favore degli uffici degli enti impositori sui termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, esplica i propri effetti per tutte le annualità i cui termini di decadenza del potere di accertamento erano ancora pendenti all’8 marzo 2020.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, in particolare, la sospensione di 85 giorni deve essere applicata non solo in riferimento ai termini delle attività che sono spirati nel corso del 2020, annus horribilis, ma anche ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza successivamente.

Seguendo tale ragionamento i termini per la notifica degli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2017 (e 2015 in caso di omessa dichiarazione) scadrebbero con 85 giorni di ritardo, ovvero il 25 marzo 2024, con la possibilità di beneficiare di ulteriori 120 giorni nel caso in cui, entro la medesima data, sia stato notificato al contribuente l’invito finalizzato all’accertamento con adesione e fissata la relativa comparizione.

"Sul presupposto, ancora tutto da dimostrare, che l’ordinario termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento sulle annualità in commento non sia il 31 dicembre 2023, bensì il 25 marzo 2024, l'amministrazione finanziaria punta dritta alla doppia proroga - spiega Tosoni -. La prima per giustificare gli inviti notificati successivamente al 31 dicembre 2023; la seconda, strettamente connessa alla prima, per inviare gli avvisi di accertamento con un margine più ampio rispetto a quello consentito dagli 85 giorni di sospensione dei termini".

"Su tali presupposti dovrebbe essere sufficiente negare, e contestare tali atti nelle sedi di merito - Corte di Giustizia Tributaria di competenza - chiedendo l'annullamento degli atti emessi ed aventi ad oggetto il tentativo di doppia proroga da parte dell'amministrazione finanziaria costruito notificando inviti a comparire a termini ormai scaduti per beneficiare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 218 del 1997, di ulteriori 120 giorni per la notifica degli atti impositivi", conclude Tosoni.

Senza gli ulteriori 85 giorni anche quest’ultima proroga verrebbe meno. L'Associazione Tutela Impresa è a disposizione per chiarimenti ai seguenti recapiti: www.tutelaimpresa.org , email info@tutelaimpresa.org  numero verde 800.91.11.70

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